sabato 12 dicembre 2015

SPECIALE #COP21 - Ecco il Paris Agreement

Un buon accordo. Dopo anni di attesa, dopo il fallimento di Copenaghen, dopo anni di negoziati, è finalmente arrivato il testo del Paris Agreement, il nuovo Accordo globale sui cambiamenti climatici, che sarà a breve sottoposto all’approvazione della plenaria della Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici di Parigi. L’obiettivo di lungo termine è l’impegno alla stabilizzazione dell’incremento delle temperature medie globali ben al di sotto i 2 gradi, ma sforzandosi di rimanere entro i +1,5 gradi alla fine del secolo.
Ma ciò che è ancor più importante, è la definizione di un percorso chiaro di riduzione delle emissioni attraverso una revisione degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra ogni 5 anni.
Sono inoltre previste misure per l’adattamento con lo scopo di aumentare la capacità adattativa, aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, anche a livello regionale, sub-regionale e locale.
Riguardo agli aspetti finanziari, è prevista la mobilitazione di un minimo di 100 miliardi di dollari all’anno che i Paesi Industrializzati dovranno mobilitare verso i paesi in via di sviluppo e l’implementazione del meccanismo di compensazione “loss and damage” per i Paesi più vulnerabili, con impegni non ancora sufficientemente stringenti, ma che costituiscono un buon inizio.


Ma vediamo nel dettaglio i contenuti nel nuovo accordo globale.

PREAMBOLO

Il preambolo ha subito pochi cambiamenti, ma per lo più interessanti: dalla considerazione delle conseguenze delle azioni atte a contrastare il cambiamento climatico, al concetto di “giustizia climatica”. Sono stati mantenuti i riferimenti ai diritti umani, al diritto alla salute, alle comunità locali, ai migranti, ai bambini, alle persone con disabilità, alle persone in situazioni vulnerabili, al diritto allo sviluppo, alla parità di genere, all’empowerment delle donne e all’equità intergenerazionale. Non ha invece trovato posto, come nell’ultima bozza, un paragrafo che esplicitasse le responsabilità storiche.

ART. 1 – DEFINIZIONI

Le definizioni dell’Accordo sono rimaste pressochè invariate, riconfermando il rinnovamento del legame tra l’Accordo di Parigi e la Convenzione Quadro, aspetto che consentirà – ad esempio – agli Stati Uniti di evitare il passaggio al Congresso che con ogni probabilità ne bloccherebbe la ratifica.

ART. 2 – OBIETTIVO

Riconfermato l’obiettivo del mantenimento dell’aumento di temperatura media globale bel al di sotto dei 2°C, con lo sforzo di raggiungere l’obiettivo più ambizioso di 1.5°C, raccomandato dalla scienza.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Questa breve sezione conferma come gli impegni dei paesi dovranno diventare più ambiziosi nel tempo, riconoscendo inoltre le necessità di sostenere i paesi in via di sviluppo per l’effettiva attuazione dell’Accordo.

ART. 4 – MITIGAZIONE

Assente il target quantitativo di riduzione delle emissioni da raggiungere entro il 2050, mentre l’obiettivo di raggiungere la “neutralità” delle emissioni nella seconda metà del secolo è stato esplicitato per chiarirne il significato (ovvero, il raggiungimento di emissioni nette zero).
Ogni paese dovrà fare in modo che i nuovi contributi nazionali volontari siano aggiornati ogni e cinque anni e risultino i più ambiziosi possibili, tenendo conto delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità. Altro aspetto fondamentale, la differenziazione: sono infatti utilizzati tre termini diversi nell’indicare le diverse responsabilità. “devono”, “dovrebbero”e “possono” sono stati utilizzati, rispettivamente, per i paesi sviluppati (a cui spettano “obiettivi di riduzione”), in via di sviluppo (cui si richiedono “sforzi di mitigazione”) e particolarmente vulnerabili.

ART. 5  - REDD+

Riguardo gli impegni volti a ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dalla degradazione delle foreste (REDD+) il linguaggio è tornato ad essere meno stringente. I finanziamenti sulla base dei risultati raggiunti sono stati esplicitamente inclusi tra le strategie incoraggiate per implementare e supportare il framework del meccanismo REDD+, delineato nelle precedenti COP.

ART. 6 – MECCANISMO DI SUPPORTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Sono stati introdotti due meccanismi: uno di mercato, finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas serra, di cui si specifica che le Parti devono assicurare integrità dal punto di vista ambientale, trasparenza, un sistema di accounting robusto ed evitare il double counting, ovvero la doppia contabilizzazione degli impegni di riduzione delle emissione.
Il secondo è un meccanismo non di mercato, con un approccio integrato e olistico, che vada a interessare azioni di mitigazione, adattamento, capacity building, finanza, trasferimento tecnologico e capacity building.

ART. 7 – ADATTAMENTO

E’ stabilito l’obiettivo globale di incrementare la capacità adattativa, di rafforzare la resilienza e di ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Rimosso il riferimento al fatto che all’inasprirsi delle conseguenze del cambiamento climatico corrisponda una minore efficacia delle iniziative di adattamento, così come il riferimento alla particolare vulnerabilità dei paesi meno sviluppati e degli stati insulari in via di sviluppo. Tuttavia, si fa cenno alla necessità di un aggiornamento periodico delle strategie di adattamento intraprese. Viene chiarito il ruolo degli Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) nella comunicazione di tali strategie.
Particolarmente rilevante inoltre la richiesta ai paesi di intraprendere la stesura di strategie che portino alla definizione di piani di adattamento: un chiaro segnale di passare ai fatti.

ART. 8 – LOSS & DAMAGE

Le Parti riconoscono l’importanza di scongiurare, minimizzare e affrontare le perdite ed i danni associati agli effetti avversi del cambiamento climatico. Il meccanismo di riferimento sarà quello definito nell’accordo di Varsavia (COP19), che potrà essere rafforzato e che, inoltre, potrà essere supportato da gruppi di esperti sia interni che esterni all’Accordo. La parte relativa all’azione di contrasto è stata indebolita, perdendo inoltre il riferimento all’impossibilità di violare i diritti stabiliti dalla legge internazionale. Tra le azioni di cooperazione, infine, non è più previsto il supporto ai rifugiati climatici.

ART. 9 – FINANZA

Si evidenzia una forte componente relativa alle Responsabilità Comuni ma Differenziate (CBDR).
Gli stati sviluppati hanno dichiarato che saranno disposti a supportare il processo di Carbon Neutrality per i Paesi in via di sviluppo. I Paesi industrializzati sono incoraggiati a finanziare il Green Climate Fund (GCF) e/o altre iniziative unicamente in modo volontario. I riferimento ai 100 miliardi di dollari di finanziamento minino annuo di finanziamenti è stato spostato nelle Decision.
Il paragrafo riguardante la multilateralità dei fondi è stato confermato. L’approccio progressivo dei finanziamenti, inoltre, è definito in modo chiaro, come anche il riferimento al bilanciamento tra supporto alla mitigazione e all’adattamento.
Viene posta l’attenzione sui paesi meno sviluppati (LDC) e sull’Alleanza dei piccoli Stati insulari (AOSIS). Infine, è stato rimosso il quarto paragrafo che prevedeva l’inclusione di clima e resilienza nei fondi della cooperazione internazionale allo sviluppo.

ART. 10 – SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il supporto finanziario mirato allo sforzo di accelerare, incoraggiare e rendere possibile l’innovazione deve avvenire, come citato nel nuovo Accordo, unicamente attraverso il Financial Mechanism; infatti, in tal senso, è stato tolto il riferimento al Technology Mechanism.
Rimosso anche il riferimento esplicito al ruolo dei Paesi sviluppati nel fornire il supporto per l’implementazione, punto che era stato inserito nella bozza precedente. Analogamente, il global stocktake (definito nell’art.14) dovrà tenere in considerazione informazioni disponibili riguardanti gli sforzi associati al supporto allo sviluppo e al trasferimento tecnologico, senza più un cenno specifico ai Paesi sviluppati nel fornire tali informazioni.

ART. 11 (CAPACITY BUILDING)

Eliminato il cenno relativo alla conformità delle azioni di capacity building ai principi della Convenzione.
Riguardo ai destinatari di tali misure, genericamente i Paesi in via di sviluppo, è stato aggiunto uno specifico riferimento a quei Paesi che sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, mantenendo il cenno agli Stati insulari (SIDS) e rimuovendo quello riferito agli Stati Africani.

ART.12 – EDUCATION

L’articolo riferito all’educazione, alla consapevolezza e alla partecipazione pubblica all’interno dei processi, è stato inserito ex novo.

ART.13 - TRASPARENZA

La differenziazione tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo nell’istituzione del transparency framework non è stata menzionata esplicitamente, ma viene mantenuto un generico riferimento alle differenti capacità delle Parti. Il transparency framework è stato inoltre esplicitamente collegato alle disposizioni sulla trasparenza della Convenzione quadro. Sia gli obiettivi del framework per la trasparenza delle azioni che quelli del framework per la trasparenza del supporto appaiono più vaghi.
Per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate regolarmente dalle Parti, queste dovranno includere:
  • un report dell’inventario nazionale delle emissioni (e non più l’intero inventario), preparato utilizzando le metodologie accettate dall’IPCC e approvate dalla Conferenza della Parti dell’Accordo di Parigi.
  • le necessarie informazioni per monitorare i progressi relativi all’implementazione e al raggiungimento del proprio INDC.
E’ stato inoltre aggiunto che i Paesi Sviluppati debbano fornire informazioni sul trasferimento finanziario e tecnologico e sul supporto al capacity-building nei confronti dei Paesi in Via di Sviluppo.
Sono state definite le procedure di revisione delle informazioni fornite dalle Parti, che rappresentava la seconda questione ancora in sospeso. Le informazioni saranno sottoposte ad un processo di technical expert review che consideri il supporto fornito dalle Parti e l’implementazione e il raggiungimento del proprio INDC. La review ha inoltre lo scopo di indicare le aree di miglioramento per le Parti e di considerare il grado di coerenza tra le informazioni fornite e le modalità, procedure e linee guida che verranno stabilite dalla Conferenza delle Parti dell’accordo di Parigi durante la sua prima sessione.

ART. 14 – STOCKTAKE

L’articolo è rimasto invariato rispetto all’ultima versione. Sancisce che le Parti debbano periodicamente fare il punto circa l’implementazione degli impegni. Il primo “Global Stocktake” è fissato per il 2023.

Qui il testo completo dell'accordo.

[Fonte: "Bollettino COP21 - Italian Climate Network" - Per informazioni: info@italiaclima.org] 

 

1 commento:

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