Un buon accordo. Dopo anni di
attesa, dopo il fallimento di Copenaghen, dopo anni di negoziati, è
finalmente arrivato il testo del Paris Agreement, il nuovo Accordo globale sui cambiamenti
climatici, che sarà a breve sottoposto all’approvazione della plenaria
della Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici di Parigi.
L’obiettivo di lungo termine è l’impegno alla stabilizzazione
dell’incremento delle temperature medie globali ben al di sotto i 2 gradi, ma sforzandosi di rimanere entro i +1,5 gradi alla fine del secolo.
Ma ciò che è ancor più importante, è la definizione
di un percorso chiaro di riduzione delle emissioni attraverso una
revisione degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra ogni 5
anni.
Sono inoltre previste misure per l’adattamento con
lo scopo di aumentare la capacità adattativa, aumentare la resilienza e
ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, anche a livello
regionale, sub-regionale e locale.
Riguardo agli aspetti finanziari,
è prevista la mobilitazione di un minimo di 100 miliardi di dollari
all’anno che i Paesi Industrializzati dovranno mobilitare verso i paesi
in via di sviluppo e l’implementazione del meccanismo di compensazione “loss and damage” per i Paesi più vulnerabili, con impegni non ancora sufficientemente stringenti, ma che costituiscono un buon inizio.
Ma vediamo nel dettaglio i contenuti nel nuovo accordo globale.
Ma vediamo nel dettaglio i contenuti nel nuovo accordo globale.
PREAMBOLO
Il preambolo ha subito pochi
cambiamenti, ma per lo più interessanti: dalla considerazione delle
conseguenze delle azioni atte a contrastare il cambiamento climatico, al
concetto di “giustizia climatica”. Sono stati mantenuti i
riferimenti ai diritti umani, al diritto alla salute, alle comunità
locali, ai migranti, ai bambini, alle persone con disabilità, alle
persone in situazioni vulnerabili, al diritto allo sviluppo, alla parità
di genere, all’empowerment delle donne e all’equità
intergenerazionale. Non ha invece trovato posto, come nell’ultima bozza,
un paragrafo che esplicitasse le responsabilità storiche.
ART. 1 – DEFINIZIONI
Le definizioni dell’Accordo sono rimaste
pressochè invariate, riconfermando il rinnovamento del legame tra
l’Accordo di Parigi e la Convenzione Quadro, aspetto che consentirà – ad
esempio – agli Stati Uniti di evitare il passaggio al Congresso che con
ogni probabilità ne bloccherebbe la ratifica.
ART. 2 – OBIETTIVO
Riconfermato l’obiettivo del
mantenimento dell’aumento di temperatura media globale bel al di sotto
dei 2°C, con lo sforzo di raggiungere l’obiettivo più ambizioso di
1.5°C, raccomandato dalla scienza.
ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
Questa breve sezione conferma come gli
impegni dei paesi dovranno diventare più ambiziosi nel tempo,
riconoscendo inoltre le necessità di sostenere i paesi in via di
sviluppo per l’effettiva attuazione dell’Accordo.
ART. 4 – MITIGAZIONE
Assente il target quantitativo di
riduzione delle emissioni da raggiungere entro il 2050, mentre
l’obiettivo di raggiungere la “neutralità” delle emissioni nella seconda
metà del secolo è stato esplicitato per chiarirne il significato
(ovvero, il raggiungimento di emissioni nette zero).
Ogni paese dovrà fare in modo che i
nuovi contributi nazionali volontari siano aggiornati ogni e cinque anni
e risultino i più ambiziosi possibili, tenendo conto delle
responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità.
Altro aspetto fondamentale, la differenziazione: sono infatti utilizzati
tre termini diversi nell’indicare le diverse responsabilità. “devono”, “dovrebbero”e “possono” sono stati utilizzati, rispettivamente, per i paesi sviluppati (a cui spettano “obiettivi di riduzione”), in via di sviluppo (cui si richiedono “sforzi di mitigazione”) e particolarmente vulnerabili.
ART. 5 - REDD+
Riguardo gli impegni volti a ridurre le
emissioni derivanti dalla deforestazione e dalla degradazione delle
foreste (REDD+) il linguaggio è tornato ad essere meno stringente. I
finanziamenti sulla base dei risultati raggiunti sono stati
esplicitamente inclusi tra le strategie incoraggiate per implementare e
supportare il framework del meccanismo REDD+, delineato nelle precedenti
COP.
ART. 6 – MECCANISMO DI SUPPORTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Sono stati introdotti due meccanismi:
uno di mercato, finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas serra,
di cui si specifica che le Parti devono assicurare integrità dal punto
di vista ambientale, trasparenza, un sistema di accounting robusto ed evitare il double counting, ovvero la doppia contabilizzazione degli impegni di riduzione delle emissione.
Il secondo è un meccanismo non di
mercato, con un approccio integrato e olistico, che vada a interessare
azioni di mitigazione, adattamento, capacity building, finanza, trasferimento tecnologico e capacity building.
ART. 7 – ADATTAMENTO
E’ stabilito l’obiettivo globale di
incrementare la capacità adattativa, di rafforzare la resilienza e di
ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Rimosso il
riferimento al fatto che all’inasprirsi delle conseguenze del
cambiamento climatico corrisponda una minore efficacia delle iniziative
di adattamento, così come il riferimento alla particolare vulnerabilità
dei paesi meno sviluppati e degli stati insulari in via di sviluppo.
Tuttavia, si fa cenno alla necessità di un aggiornamento periodico delle
strategie di adattamento intraprese. Viene chiarito il ruolo degli Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) nella comunicazione di tali strategie.
Particolarmente rilevante inoltre la
richiesta ai paesi di intraprendere la stesura di strategie che portino
alla definizione di piani di adattamento: un chiaro segnale di passare
ai fatti.
ART. 8 – LOSS & DAMAGE
Le Parti riconoscono l’importanza di
scongiurare, minimizzare e affrontare le perdite ed i danni associati
agli effetti avversi del cambiamento climatico. Il meccanismo di
riferimento sarà quello definito nell’accordo di Varsavia (COP19), che
potrà essere rafforzato e che, inoltre, potrà essere supportato da
gruppi di esperti sia interni che esterni all’Accordo. La parte relativa
all’azione di contrasto è stata indebolita, perdendo inoltre il
riferimento all’impossibilità di violare i diritti stabiliti dalla legge
internazionale. Tra le azioni di cooperazione, infine, non è più
previsto il supporto ai rifugiati climatici.
ART. 9 – FINANZA
Si evidenzia una forte componente relativa alle Responsabilità Comuni ma Differenziate (CBDR).
Gli stati sviluppati hanno dichiarato
che saranno disposti a supportare il processo di Carbon Neutrality per i
Paesi in via di sviluppo. I Paesi industrializzati sono incoraggiati a
finanziare il Green Climate Fund (GCF) e/o altre iniziative unicamente
in modo volontario. I riferimento ai 100 miliardi di dollari di
finanziamento minino annuo di finanziamenti è stato spostato nelle
Decision.
Il paragrafo riguardante la
multilateralità dei fondi è stato confermato. L’approccio progressivo
dei finanziamenti, inoltre, è definito in modo chiaro, come anche il
riferimento al bilanciamento tra supporto alla mitigazione e
all’adattamento.
Viene posta l’attenzione sui paesi meno
sviluppati (LDC) e sull’Alleanza dei piccoli Stati insulari (AOSIS).
Infine, è stato rimosso il quarto paragrafo che prevedeva l’inclusione
di clima e resilienza nei fondi della cooperazione internazionale allo
sviluppo.
ART. 10 – SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Il supporto finanziario mirato allo
sforzo di accelerare, incoraggiare e rendere possibile l’innovazione
deve avvenire, come citato nel nuovo Accordo, unicamente attraverso il Financial Mechanism; infatti, in tal senso, è stato tolto il riferimento al Technology Mechanism.
Rimosso anche il riferimento esplicito
al ruolo dei Paesi sviluppati nel fornire il supporto per
l’implementazione, punto che era stato inserito nella bozza precedente.
Analogamente, il global stocktake (definito nell’art.14) dovrà
tenere in considerazione informazioni disponibili riguardanti gli sforzi
associati al supporto allo sviluppo e al trasferimento tecnologico,
senza più un cenno specifico ai Paesi sviluppati nel fornire tali
informazioni.
Eliminato il cenno relativo alla conformità delle azioni di capacity building ai principi della Convenzione.ART. 11 (CAPACITY BUILDING)
Riguardo ai destinatari di tali misure,
genericamente i Paesi in via di sviluppo, è stato aggiunto uno specifico
riferimento a quei Paesi che sono particolarmente vulnerabili agli
effetti del cambiamento climatico, mantenendo il cenno agli Stati
insulari (SIDS) e rimuovendo quello riferito agli Stati Africani.
ART.12 – EDUCATION
L’articolo riferito all’educazione, alla
consapevolezza e alla partecipazione pubblica all’interno dei processi,
è stato inserito ex novo.
ART.13 - TRASPARENZA
La differenziazione tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo nell’istituzione del transparency framework non è stata menzionata esplicitamente, ma viene mantenuto un generico riferimento alle differenti capacità delle Parti. Il transparency framework
è stato inoltre esplicitamente collegato alle disposizioni sulla
trasparenza della Convenzione quadro. Sia gli obiettivi del framework
per la trasparenza delle azioni che quelli del framework per la
trasparenza del supporto appaiono più vaghi.
Per quanto riguarda le informazioni che devono essere presentate regolarmente dalle Parti, queste dovranno includere:
- un report dell’inventario nazionale delle emissioni (e non più l’intero inventario), preparato utilizzando le metodologie accettate dall’IPCC e approvate dalla Conferenza della Parti dell’Accordo di Parigi.
- le necessarie informazioni per monitorare i progressi relativi all’implementazione e al raggiungimento del proprio INDC.
Sono state definite le procedure di
revisione delle informazioni fornite dalle Parti, che rappresentava la
seconda questione ancora in sospeso. Le informazioni saranno sottoposte
ad un processo di technical expert review che consideri il
supporto fornito dalle Parti e l’implementazione e il raggiungimento del
proprio INDC. La review ha inoltre lo scopo di indicare le aree di
miglioramento per le Parti e di considerare il grado di coerenza tra le
informazioni fornite e le modalità, procedure e linee guida che verranno
stabilite dalla Conferenza delle Parti dell’accordo di Parigi durante
la sua prima sessione.
ART. 14 – STOCKTAKE
L’articolo è rimasto invariato rispetto
all’ultima versione. Sancisce che le Parti debbano periodicamente fare
il punto circa l’implementazione degli impegni. Il primo “Global
Stocktake” è fissato per il 2023.
Qui il testo completo dell'accordo.
Qui il testo completo dell'accordo.
[Fonte: "Bollettino COP21 - Italian Climate Network" - Per informazioni: info@italiaclima.org]
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