Giornata intensa ieri a Parigi. Dopo una
mattinata vissuta nell’attesa del nuovo testo, il pomeriggio si è
animato di capannelli di delegati ed observer intenti ad analizzare il
nuovo testo prodotto dalle consultazioni parallele svoltesi nella notte e
nella mattinata (clicca qui per il testo). Nel tardo pomeriggio si è aperta la seconda plenaria
del “Paris Committee” da cui sono emersi alcuni punti saldi e altri
ancora aperti: i principali nodi da sciogliere riguardano il livello di
ambizione, sia rispetto alle percentuali di taglio delle emissioni che
di obiettivo di lungo termine (+1,5° o +2°), la finanza e la
differenziazione.
La sintesi degli elementi più rilevanti dell’Accordo.
PREAMBOLO
In questa sezione risultano ancora
presenti le menzioni ai diritti umani, al diritto alla salute, ai
diritti delle popolazioni indigene e dei migranti. Presente anche il
tema della parità di genere e dell’empowerment femminile. Un brivido ha
tuttavia accompagnato il pomeriggio dei giovani delegati in quanto nella
bozza divulgata nel primo pomeriggio non figurava più il principio di
equità intergenerazionale: ci ha pensato Claudia Salerno,
capo-delegazione del Venezuela e facilitatrice responsabile del
preambolo, a chiarire che la rimozione è stata frutto di un semplice
errore di trascrizione e che pertanto la presenza del principio non è a
rischio.
ART. 2 – OBIETTIVO
Ancora da risolvere il livello di
ambizione in merito all’obiettivo di lungo termine: l’obiettivo relativo
alla stabilizzazione dell’aumento di temperatura alla fine del secolo
contiene ancora 3 opzioni:
- “Al di sotto dei 2°C”;
- “ben al di sotto dei 2°C, compiendo gli sforzi possibili per raggiungere gli 1,5°C”;
- “al di sotto degli 1,5°C”.
ART. 3 – MITIGAZIONE
L’aspetto cruciale di questa sezione riguarda l’obiettivo collettivo di lungo termine: l’opzione 1, più ambiziosa, definisce possibili range di riduzione delle emissioni (40-70%,
oppure 70-95%) entro il 2050 e rispetto ai livelli del 2010, con
l’obiettivo di giungere ad emissioni nette “zero” o subito dopo il 2050 o
entro la fine del secolo: alternative comunque ben differenti.
La seconda opzione, seppur
menzioni in maniera esplicita il tema della de-carbonizzazione, risulta
meno ambiziosa della prima per l’assenza di una scadenza temporale
definita, così come di obiettivi nel medio termine.
E se il paragrafo sugli Sforzi individuali risulta ancora difficile da decifrare per la presenza di tante parentesi, quello relativo agli Sforzi differenziati
prevede un’opzione con impegni sia per i paesi sviluppati che per
quelli in via di sviluppo (seppur tra loro diversificati), ed un’altra
con impegni invece più vaghi e limitati ai paesi sviluppati.
Il testo indica inoltre la necessità di
presentare nuovi impegni ogni 5 anni, e che questi siano sempre più
ambiziosi di quelli precedenti. Per adempiere ai propri compiti,
inoltre, i paesi sviluppati dovranno poter accedere ad adeguate risorse
finanziarie.
Si introduce inoltre la possibilita’ di
utilizzare un “approccio cooperativo” che include l’uso, su base
volontaria, di “risultati di mitigazione trasferiti a livello
internazionale”: questa astrusa espressione apre a meccanismi di mercato
come quelli previsti dal Protocollo di Kyoto.
ART 3 TER – MECCANISMO PER SOSTENERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Introduce due possibili meccanismi per
la riduzione delle emissioni, con obiettivo i Paesi in via di sviluppo.
Il primo e’ aperto al contributo di soggetti pubblici e privati. Il
secondo e’ un nuovo meccanismo con un “approccio olistico” e “in armonia
con la natura”, per aiutare i Paesi in via di sviluppo a raggiungere i
loro obiettivi, sia riguardo alla mitigazione, che adattamento,
trasferimento tecnologico, capacity building.
In questo caso si prescrive
espressamente che il meccanismo dovrebbe avere un approccio non di
mercato, e potrebbe contenere anche misure per la gestione forestale
sostenibile.
In entrambi i casi devono essere
assicurati l’integrità ambientale e il non double counting; le modalità e
le procedure sarebbero definite nella prima sessione della CMA.
ART. 4 – ADATTAMENTO
L’adattamento ha visto la definizione di
un testo piuttosto positivo: le Parti hanno infatti convenuto
sull’obiettivo di rafforzare la capacità adattativa e la resilienza, e
di ridurre la vulnerabilità al cambiamento climatico, riconoscendo
inoltre come l’adattamento sia una sfida globale, ma che abbia bisogno
di risposte a livello locale, sub-nazionale, nazionale, regionale ed
internazionale.
Altro aspetto importante, il
riconoscimento di come le azioni di adattamento debbano seguire un
approccio partecipativo, pienamente trasparente e che tenga conto delle
questioni di genere considerando le realtà più vulnerabili; e con misure
basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, nell’ottica di
integrare l’adattamento nelle rilevanti politiche ambientali e
socioeconomiche.
ART. 5 – LOSS & DAMAGE
Non è ancora chiaro se questo tema
resterà ancorato a quello dell’adattamento, o se sarà trattato in
maniera autonoma – aspetto molto rilevante, non solo politicamente. Il
meccanismo sarà supportato dal meccanismo finanziario della Convenzione e
sarà istituita una struttura per coordinare il trasferimento di persone
oggetto di ricollocazione, in quanto “migranti climatici”.
ART. 6 – FINANZA
Ancora numerosi i punti da sciogliere
sugli aspetti finanziari: l’obiettivo generale è di convogliare risorse
dai paesi sviluppati verso quelli in via di sviluppo, sia per azioni di
mitigazione che di adattamento, cercando di perseguire un equilibrio fra
quelle allocate a mitigazione e adattamento. Persistono ancora
incertezze sull’eventuale “addizionalità” delle risorse
mobilitate, sul ruolo dei fondi pubblici e su chi dovrebbe assumere un
ruolo di leadership. Non sufficientemente chiare la roadmap e le cifre a
cui ambire “sulla base dei 100 miliardi l’anno previsti al 2020”.
ART. 7 – SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Sezione ancora molto aperta, che al
momento prevede come punto fermo solo l’istituzione di un framework
tecnologico che fornisca linee guida generali al lavoro del Technology
Mechanism.
ART. 8 – CAPACITY BUILDING
Nell’ambito dell’accordo, il capacity-building
dovrebbe potenziare la capacità di intraprendere azioni effettive in
risposta ai cambiamenti climatici: il testo attualmente indica che debba
essere gestito a livello nazionale, sebbene la presenza di numerose
opzioni renda poco chiaro chi siano effettivamente i destinatari di tale
meccanismo.
ART. 9 – TRASPARENZA (di azioni e supporto)
Una delle attuali opzioni presenti
riguardo questo tema propone una differenziazione dei criteri di
trasparenza fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo; anche
questa sezione, tuttavia, necessita di indicazioni più chiare.
ART. 10 – GLOBAL STOCKTAKE
La global stocktake dovrebbe
costituire l’occasione per “fare il punto” sullo stato d’implementazione
del nuovo Accordo, la cui entrata in vigore è prevista per il 2020 e
che pertanto potrebbe essere oggetto della prima revisione nel 2023 o
nel 2024. L’analisi dovrebbe tenere in considerazione la mitigazione,
l’adattamento ed i mezzi di implementazione e supporto, e fare
affidamento sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
[Fonte: "Bollettino COP21 - Italian Climate Network" - Per informazioni: info@italiaclima.org]
[Fonte: "Bollettino COP21 - Italian Climate Network" - Per informazioni: info@italiaclima.org]
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